Art. 6.
(Edilizia residenziale
per il personale penitenziario).

      1. Per fare fronte alle esigenze logistiche e di residenza di cui dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, l'Amministrazione penitenziaria favorisce l'accesso all'alloggio da parte del personale dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia penitenziaria, anche attraverso la trasformazione delle caserme degli agenti in strutture residenziali.